Secondo la nostra esperienza nell’ambito dell’interconnessione macchine, i nostri clienti più volte ci hanno posto domande circa i requisiti per il software al fine di ottenere le agevolazioni fiscali per l’industria 4.0.
In effetti c’è molta confusione su questo argomento, in quanto il testo di legge utilizza termini tecnici che rendono difficile la lettura e la piena comprensione, soprattutto per chi non è molto esperto in materia, per cui i dubbi interpretativi che affiorano sono sempre numerosi.
Proprio per questo abbiamo deciso di fornire un chiarimento della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, per fare in modo che tutti possano comprenderla al meglio.
In conformità con i requisiti dell’allegato A della Legge in questione, il software 4.0 è il bene immateriale utile per interconnettere i beni materiali, cioè i macchinari, con il sistema informatico della fabbrica, al fine di realizzare un continuo interscambio di dati e un’archiviazione degli stessi.
Nello specifico, il requisito 2 parla di interconnessione ai sistemi informatici con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.
Nell’allegato B sono citate più di 25 tipologie di software tramite il quale il macchinario può condividere i dati, come, ad esempio, PLM, BDA, SCADA. In base alla nostra esperienza sul campo, le migliori tipologie di software da utilizzare per l’interscambio di informazioni tra macchinari e complesso informatico della fabbrica sono i software MES oppure un sistema integrato MES-ERP.
I software MES nascono per gestire i processi di produzione, per cui non solo rispondono ai requisiti di legge per l’industria 4.0, ma sono anche utili da un punto di vista pratico nel monitoraggio e nel controllo dei dati produttivi. In alcuni casi, anche l’interconnessione con un software ERP è efficiente, a patto che esso disponga di un adeguato modulo per la gestione della produzione e delle apparecchiature.
Ogni macchinario presente in azienda, oltre a scambiare informazioni con il sistema informativo aziendale, deve essere collegato ad un sistema logistico della fabbrica o alla rete di fornitura, come prevede il requisito 3 dell’allegato A della Legge in oggetto.
In altre parole, deve esserci una verifica costante delle materie utilizzate presso le stazioni operative e quando esse raggiungono le soglie di scorte minime prestabilite, un automatismo si occupa di segnalare la necessità di riapprovvigionamento dei materiali necessari, che potrà essere eseguito in maniera automatica o manuale. Tale automatismo può essere soddisfatto solo dai software sopracitati, in quanto programmati per la gestione dei magazzini.
Durante i nostri interventi, ci è capitato più volte di trovarci all’interno di stabilimenti che disponevano di macchinari già dotati di un software tramite cui gestire impostazioni ed informazioni dello stesso, ma non consentendo lo scambio di dati con altri macchinari e non potendo dunque essere classificati come sistemi informatici centralizzati, non erano conformi alla Legge.
Per visionare l’elenco completo dei software ammissibili per la Transazione 4.0, visita il nostro sito!
Come si evince dall’allegato B, il sistema MES è considerato un software 4.0 agevolabile; inoltre, può essere utilizzato come sistema informativo a cui interconnettere ed integrare i macchinari 4.0 per il soddisfacimento del relativo requisito.
Grazie all’utilizzo di un software intelligente, dunque, le aziende possono finalmente apportare miglioramenti sul piano produttivo avvalendosi non più di stime, ma di dati concreti.
Il vero vantaggio del software 4.0, però, è quello di creare presupposti per snellire le attività di gestione, monitoraggio e controllo della produzione.