L’Articolo 41 definisce i punti fondamentali della Transizione 5.0
Finalmente il Piano di Transizione 5.0 è stato aggiornato ed è pronto per essere messo in atto!
Seguendo quanto riportato dall’Articolo 41, concretizzatosi proprio in questi giorni, è bene fornire qualche chiarificazione sulle agevolazioni che vengono messe a disposizione delle aziende che aderiscono ai progetti della Transizione 5.0.
Il piano riguarda tutte le imprese, senza distinguerle in base a forma giuridica, regime fiscale, settore in cui esse operino o dimensione, a patto che non siano in stato di liquidazione e che non siano sottoposte a procedure giudiziarie (art. 41, c. 3). È dedicato alle aziende pronte a realizzare “negli anni 2024 e 2025 […] nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un contributo, sotto forma di credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi”. (art. 41, c. 2)
L’incentivo è destinato a tutte imprese che dispongano di beni materiali interconnessi al sistema gestionale aziendale come previsto dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 negli allegati A e B (legge che regola i requisiti 4.0 che i macchinari devono avere) e che, inoltre, essi siano inseriti in un progetto di innovazione volta al risparmio dei consumi energetici.
La riduzione, per essere valevole, deve rispettare parametri ben precisi. Per monitorare questo risparmio, noi di Industrial Cloud proponiamo un apposito modulo formato da un software di quinta generazione: l’EMS (Energy Management System).
Si considerano valevoli i risparmi energetici pari o superiori al 3% dei consumi della struttura produttiva o le riduzioni pari o superiori al 5% dei consumi dei processi interessati all’investimento.
Le aliquote secondo alle quali si può accedere sono in totale 9. (art. 41, c. 8)
Riduzione dei consumi energetici | Investimento fino a 2,5 Mln € | Da 2,5 Mln € a 10 Mln € | Da 10 Mln € a 50 Mln € |
>= 3% struttura >= 5% processo | 35% | 15% | 5% |
>= 6% struttura >= 10% processo | 40% | 20% | 10% |
>= 10% struttura >= 15% processo | 45% | 25% | 15% |
Rientrano negli investimenti tutte le spese per la formazione del personale, erogata da soggetti esterni all’azienda, se volta all’insegnamento dell’uso di nuove tecnologie indispensabili per la transazione digitale ed energetica e se rientrano in un limite del 10% degli investimenti totali effettuati con un tetto massimo di 300 mila € (art. 41, c. 5).
Le imprese che desiderano avere le agevolazioni sopraindicate dovranno redigere i seguenti documenti prima di effettuare gli investimenti (ex ante) e dopo (ex post) averli effettuati:
- Certificazione ex ante delle possibili riduzioni energetiche conseguibili da comunicare al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
- Certificazione ex post degli avvenuti investimenti e dei rispettivi risparmi energetici, oltre alla conferma dell’avvenuta interconnessione dei beni materiali al sistema aziendale gestionale o alla rete di fornitura, da comunicare anch’essa al Mimit.
Tali certificazioni devono essere rilasciate da un valutatore qualificato esterno ed indipendente. (art. 41, c. 11).
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